Ambiente e tutela legale
A similitudine di altre costituzioni europee nate nel dopoguerra, anche la Costituzione del 1948 non presenta espliciti riferimenti all’ambiente per il semplice fatto che all’epoca vi era una sensibilità diversa rispetto a quella degli ultimi anni.
- Oggi è opinione maggioritaria considerare l’“ambiente” come un bene giuridico unitario di valore costituzionale primario.
L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale ha contribuito al superamento della tradizionale tesi interpretativa che sosteneva la natura proteiforme della “materia ambiente”, come tale capace di affasciare sia la tutela dei beni paesaggistici e culturali (ambiente culturale), sia la disciplina contro gli inquinamenti (ambiente ecologico), sia il governo del territorio (ambiente urbanistico).
E infatti, col conforto di numerose pronunce della Corte Costituzionale, la dottrina e la giurisprudenza ritengono oramai pacificamente che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale “primario” (Corte Cost., sentenza n. 151 del 1986) ed “assoluto” (Corte Cost., sentenza n. 641 del 1987), e deve garantire (come prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, come tale inderogabile dalle altre discipline di settore.
Costituisce un dato di fatto, però, che la Costituzione non menzioni l’ambiente tra i principi fondamentali e i diritti dei cittadini.
Ciò nonostante, proprio in ragione del già annunciato rilievo primario ed assoluto del “bene giuridico ambiente”, l’interesse ambientale viene unanimemente qualificato come interesse di rilevo costituzionale, protetto in particolare dagli artt. 9, comma 2, e 32 Cost.
Pure sotto questo aspetto ha avuto grande rilievo l’interpretazione evolutiva offerta dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale: secondo la Consulta, infatti, la tutela del paesaggio di cui all’art. 9 Cost. “deve essere intesa nel senso lato di tutela ecologica” (Corte Cost., 3 ottobre 1990, n. 430), dunque anche come “interesse alla conservazione dell’ambiente naturale” (Corte Cost., 11 luglio 1989, n. 391), mentre la tutela della salute di cui all’art. 32 Cost. vale anche come “tutela dell’ambiente in cui l’uomo vive” (Corte Cost., 16 marzo 1990, n. 127).
- Ed è proprio in ragione di una lettura congiunta degli artt. 9 e 32 Cost., quindi, che la Consulta afferma la concezione “unitaria” dell’ambiente, che comprende “la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni” (Corte Cost., 22 maggio 1987, n. 210).
Questa ricostruzione ha delle immediate ricadute in punto di riparto della competenza legislativa tra Stato e Regioni nella “materia ambiente”.
Al riguardo, merita sottolineare che soltanto a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione l’ambiente ha per la prima volta conosciuto una specifica menzione nella Carta Fondamentale, ed in particolare nel novellato art. 117 Cost.
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