A fronte della crescente crisi economica e della difficoltà di accedere all’erogazione di finanziamenti e mutui bancari per l’acquisto di un immobile il legislatore, con il decreto legge sblocca Italia n. 133/14), ha introdotto nel nostro ordinamento il contratto noto come “rent to buy”.
Trattasi di un “contratto di godimento con funzione di successiva alienazione del bene”
In sintesi il rent to buy è un contratto misto costituito da due fasi in cui la seconda è solo eventuale.
- Si stipula un contratto di godimento dell’immobile assimilabile all’usufrutto o alla locazione tra proprietario e conduttore il quale manifesta anche un interesse al futuro acquisto dell’immobile.
Il corrispettivo del godimento viene imputato in parte a canone di locazione ed in parte a titolo di acconto prezzo. Questi elementi devono necessariamente essere specificati per iscritto nel contratto da stipularsi per atto pubblico o scrittura privata autenticata da trascrivere nei registri immobiliari.
Nel contratto devono essere indicati altresì la durata del godimento ed il termine entro il quale il conduttore deve decidere se acquistare l’immobile o risolvere il contratto.
- Nell’ipotesi in cui il conduttore decida di esercitare l’opzione viene stipulato il rogito di compravendita al prezzo che già era stata stabilito all’inizio del rent to buy. La parte di corrispettivo già versata nel corso del godimento a titolo di acconto prezzo viene detratta dalla somma concordata per l’acquisto dell’immobile.
Se invece il conduttore, al termine del periodo concordato, decida di non comprare l’immobile egli dovrà restituirlo al proprietario, il quale potrà trattenere i canoni fino ad allora percepiti ma sarà tenuto a restituire la quota parte già versata in acconto sul prezzo, salvo eventuali danni contestabili e non riconducibile alla normale usura del bene.
Quale trattamento fiscale per il rent to buy?
Dal punto di vista fiscale sia il contratto di godimento che l’eventuale contratto di compravendita sono soggetti a tassazione autonoma quanto all’imposta di registro; ciò significa che si dovrà pagare sia l’imposta per la locazione sia quella per l’atto di compravendita.
Quanto alle tasse, nel periodo del godimento le imposte legate al possesso dell’immobile, come l’IMU, sono a carico del proprietario; la TASI (non più dovuta dal 2016 sulle abitazioni principali), invece, va pagata in parte dal proprietario e in parte dal conduttore, secondo le percentuali fissate da ciascun comune, mentre la tassa sui rifiuti è a carico del conduttore, che si avvale del servizio.
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