La normativa civilistica prevede due tipi di associazioni quelle riconosciute aventi personalità giuridica e quelle prive di riconoscimento.
Ci occuperemo delle seconde disciplinate dagli artt. 36 e seguenti del codice civile.
In primo luogo delle obbligazioni dell’associazione risponde il fondo comune alimentato con i contributi dei singoli associati che non possono reclamare la divisione del fondo comune sino a quando dura l’associazione nemmeno in caso di recesso. Delle obbligazioni assunte rispondono , con il loro patrimonio personale, anche coloro che agiscono in nome e per conto dell’ente. Attenzione questo avviene indipendentemente dalla carica rivestita all’interno dell’associazione e persino dalla qualifica di associato.
La responsabilità è riferibile al soggetto che ha in concreto svolto attività negoziale per conto dell’associazione che si sia risolta nella creazione di un rapporto obbligatorio tra l’associazione e i terzi che vedono in tal modo tutelata la loro posizione. Del resto questo sistema serve a bilanciare l’assenza di pubblicità che è connaturata al tipo di associazione.
Per questa particolare responsabilità a titolo personale è stato escluso dalla giurisprudenza una successione nel debito per il passaggio delle cariche sociali. Il soggetto che subentra non si accolla il debito precedentemente assunto.
In tal modo la responsabilità verso i terzi persiste in capo al soggetto anche dopo la cessazione della carica e per tutto il periodo in cui ha esercitato le sue funzioni. La ratio vale anche per le sanzioni tributarie: per i debiti di imposta tributi e sanzioni sarà chiamato a rispondere solo colui che, in forza del ruolo rivestito, ha diretto la gestione associativa per il periodo in contestazione senza che tale obbligazione personale si trasmetta al soggetto che tale carica avrà rivestita nel periodo successivo.
Occorre fare un’importante precisazione. La giurisprudenza ha equiparato la posizione di colui che ha svolto attività gestoria in concreto per conto dell’associazione al fideiussore. La conseguenza è che diviene applicabile in tal modo l’art. 1957 c.c.. in base al quale il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale. Nel caso in cui il creditore non abbia entro sei mesi proposto e coltivano azioni nei confronti dell’obbligato principale cioè l’associazione la garanzia fideiussoria decade.
In tal modo colui che ha assunto a nome e per conto dell’associazione delle obbligazioni è liberato e al creditore resterà solo la possibilità di agire sui beni del fondo comune.
1,754 Visite totali, 2 visite odierne