Il danno da vacanza rovinata

Spesso capita che, seppur organizzata nel migliore dei modi, la vacanza venga rovinata per una serie di disservizi.

 A tal proposito l’art. 47 del Codice del Turismo, prevede che il turista possa chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta, qualora l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 del codice civile.

Si tratta di una tipologia di danno che contempla non solo la perdita patrimoniale (ad es. esborso dei costi sostenuti), ma anche e soprattutto quella non patrimoniale, configurandosi cioè nella perdita di un’occasione di relax a causa della vacanza non riuscita. ll danno da vacanza rovinata, quindi, costituisce una specie particolare rispetto ai danni alla persona.

1.Onere della prova

Trattandosi di un inadempimento del tour operator, il turista/viaggiatore è tenuto a provare il contratto di viaggio allegando le circostanze dell’inadempimento di controparte (ad es. tramite foto, filmati, testimonianze), col conseguente diritto del consumatore ad un risarcimento del danno diverso e ulteriore rispetto, in quanto il contratto di acquisto del viaggio è stato stipulato in vista di una utilità come il riposo, lo svago e la fuga dalla realtà quotidiana.

Il tour operator deve provare, invece, l’avvenuto adempimento del contratto.

2.Come ottenere il risarcimento?

Al verificarsi di un disservizio direttamente sul posto di vacanza, è opportuno presentare tempestivamente un reclamo al tour operator, anche tramite email o fax. In caso di mancata risposta e non oltre 10 giorni dal rientro, è possibile presentare reclamo formale per iscritto a mezzo di raccomandata a/r, o pec, indicando al tour operator “l’inadempimento e le difformità del servizio rispetto a quello promesso o pubblicizzato” chiedendo il relativo indennizzo. Si consiglia, inoltre, di allegare alla richiesta le prove dei disservizi subiti anche tramite fotografie, filmati e testimonianze, conservando altresì documenti necessari quali il contratto di vendita del pacchetto, scontrini e ricevute.

La richiesta di risarcimento, tuttavia, si prescrive in un anno dal rientro dalle vacanze, termine entro sarà possibile adire il Tribunale competente per i danni derivanti dall’inesatto adempimento o inesatta esecuzione della prestazione.

3. Come viene quantificato

Stabilita la risarcibilità del danno morale da vacanza rovinata, occorre verificare in che modo esso posso essere concretamente quantificato. L’orientamento, ormai consolidato, anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, ritiene che la quantificazione deve avvenire in senso equitativo, ossia secondo la discrezionalità del Giudice, il quale dovrà necessariamente tenere conto di alcuni elementi importanti, quali l’irripetibilità del viaggio, il valore soggettivo attribuito alla vacanza dal consumatore e lo stress subito a causa dei disservizi.

E’ bene precisare, inoltre, che al di sotto della soglia minima di disagio e danno, non è previsto alcun risarcimento, in quanto ciò contrasterebbe con i principi di correttezza e buona fede e di contemperamento dei contrapposti interessi professionista-consumatore.

Pertanto spetterà al giudice, caso per caso, individuare il superamento o meno di tale soglia, costituita dalla finalità turistica.

https://www.ricercagiuridica.com/codici/vis.php?num=14264#id16

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