Autovelox all’incrocio senza semaforo: multa legittima per la Cassazione!

Per “intersezione” si intende qualsiasi incrocio, indipendentemente dalla provenienza e dalla direzione delle varie direttrici di traffico che insistono sulla strada.

Per quanto riguarda l’installazione di autovelox su strade urbane di scorrimento, o tratti di esse, individuati da apposito provvedimento prefettizio, non rilevano eventuali intersezioni non semaforizzate interessanti il solo controviale, a condizione che l’apparato automatico interessi soltanto la sede centrale del viale di scorrimento.

Lo ha chiarito la Corte Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza 8934/2019 respingendo il ricorso di un automobilista multato per aver superato i limiti di velocità rilevati tramite autovelox.
  • Accogliendo l’appello del Comune, il Tribunale aveva precisato che la classificazione di una strada come “urbana di scorrimento” costituisce espressione di discrezionalità tecnica della P.A. e non è sindacabile dal giudice.

In particolare, il viale sul quale era avvenuta la rilevazione ben potava essere inserito nell’elenco prefettizio delle strade urbane di scorrimento, poiché a due corsie per ogni senso di marcia, separate da spartitraffico, con banchina e marciapiedi e intersezioni a raso regolate da semafori.

  • Di diverso avviso il conducente secondo cui il viale non era dotato delle caratteristiche per poter essere considerato strada urbana di scorrimento e di conseguenza non sarebbe potuta essere istallata la postazione fissa di autovelox lungo di esso.

Nel respingere il ricorso, la Cassazione evidenzia che, lungi dall’affermare l’esistenza di una discrezionalità piena della P.A. nell’individuazione delle strade o di tratti di essere interessate dall’installazione di apparati autovelox il giudice del gravame ha richiamato la giurisprudenza di legittimità.

  • In sostanza, secondo tale indirizzo, si ritiene che il decreto prefettizio si componga di due parti: la prima a contenuto vincolato, consistente nella verifica della sussistenza in concreto dei requisiti minimi previsti per qualificare una strada come urbana di scorrimento; la seconda parte, a carattere discrezionale, è rappresentata dall'individuazione delle specifiche strade lungo le quali, tenendo conto di tutta una serie di parametri (tra cui tasso di incidentalità, condizioni strutturali, piano altimetriche e di traffico, ecc.) sia opportuno autorizzare l'installazione di postazioni fisse di rilevamento della velocità.

Secondo il Collegio, non soltanto l’attraversamento, ma anche l’intersezione a T o a Y e la semplice confluenza costituiscono intersezioni secondo la definizione del Codice della Strada. Tuttavia, nel caso specifico l’errore del Tribunale non ha effetto sulla decisione.

La Cassazione, dunque, enuncia il principio di diritto secondo cui: “per intersezione si intende qualsiasi incrocio, confluenza o attraversamento tra due o più strade contraddistinto dall’esistenza di un’area comune alle medesime, indipendentemente dalla provenienza e dalla direzione delle varie direttrici di traffico insistenti sulle strade”.

Ancora, afferma la decisione, "ai fini della legittimità dell'installazione di apparati di rilevamento automatico delle infrazioni al codice della strada sulle strade urbane di scorrimento, o tratti di esse, individuati da apposito provvedimento prefettizio, non rilevano eventuali intersezioni non semaforizzate interessanti il solo controviale, a condizione che l'apparato automatico interessi soltanto la sede centrale del viale di scorrimento".

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