FALSO IN ATTO PUBBLICO PER CHI DENUNCIA IL NON VERITIERO SMARRIMENTO DELLA CARTA D’IDENTITA’

Chiunque falsamente denunci lo smarrimento del proprio documento d’identità è punito a norma dell’art. 483 del codice penale

Denunciare lo smarrimento della propria carta d’identità solamente perché se ne vuole una nuova configura falso in atto pubblico?

L’articolo 483 del codice penale disciplina la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e dispone chiaramente che:

“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva consegnato il proprio documento di riconoscimento ad un creditore a garanzia del pagamento dello stesso, ed in seguito aveva sporto denuncia di smarrimento, chiedendo che il Comune di competenza gliene fornisse uno nuovo.

La Corte d’Appello in parziale riforma della decisione di primo grado aveva condannato l’imputato alla restituzione al comune della carta d’identità confiscata e lo aveva condannato per il reato di falso in atto pubblico ex art. 483 del codice penale, per aver denunciato il falso smarrimento del proprio documento identificativo.

Nel ricorrere in Cassazione l’imputato sostiene di aver realmente perso la sua carta d’identità in quanto non ricordava di averla data a qualcuno.

  • Gli Ermellini, intervenuti per dirimere la controversia hanno dichiarato infondato il motivo di ricorso rigettandolo, in quanto per ciò che riguarda l’elemento soggettivo ed in particolare l’errore in cui sarebbe incorso l’imputato, è del tutto inammissibile in quanto pieno di considerazioni teoriche e sconnesse dal provvedimento impugnato, oltre che portatore di una versione alternativa a quella accusatoria, infatti la tesi dell’errore causato dalla dipendenza da alcool e dalla confusione operata dai suoi nipoti, è stata respinta dal giudice di secondo grado in quanto il lasso di tempo tra la dazione del documento in garanzia del credito e denuncia era troppo breve ed inoltre non vi era alcuna prova della propria dipendenza da alcool.
  • Secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“è configurabile il reato di cui all’art. 483 del codice penale nel caso di falsa denuncia di smarrimento di un documento quando la predetta denunzia sia presupposto necessario per il rilascio del duplicato e, quindi, l’atto abbia una sua specifica destinazione ed efficacia probatoria”.

Infatti la denuncia di smarrimento opera quale presupposto necessario nel procedimento amministrativo, al fine di ottenere, attraverso l’annotazione dello smarrimento negli schedari del Comune una nuova carta d’identità sostitutiva di quella smarrita, comprovando sia la provenienza della dichiarazione da persona legittimata ad ottenere il duplicato sia il dato oggettivo del reale smarrimento del documento.

Per tali ragioni chiunque falsamente denunci lo smarrimento del proprio documento d’identità è punito a norma dell’art. 483 del codice penale.

Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza n. 10309 del 2019

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