L’art. 139 co. 2 del Codice assicurazioni private prevede che le lesioni di lieve entità (come ad esempio il colpo di frusta) non sono risarcibili, se non suscettibili di un accertamento medico-legale.
Per ottenere il risarcimento del danno ingiusto subìto occorre che il medesimo venga dimostrato con idonee prove medico-legali e non è sufficiente che sia semplicemente affermato sulla base di dichiarazioni soggettive del danneggiato. Ciò risulta da quanto più volte ribadito dalla Suprema Corte secondo la quale il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2059 c.c., compreso quello alla salute, postula che chi lo invochi ne dia una dimostrazione ragionevole.
Tuttavia, la prova di un danno permanente alla salute può essere fornita anche senza dover necessariamente allegare esami medici specifici come radiografie, risonanze magnetiche e TAC, purché sussistano indizi gravi, precisi e concordanti circa la sussistenza del danno e il nesso causale tra condotta ed evento dannoso. Si tratta di quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 26249 del 16 ottobre 2019. Il caso sottoposto all’analisi dei giudici di legittimità traeva origine da un tamponamento causato da una vettura pirata poi fuggita, durante il quale il terzo trasportato del veicolo incidentato subiva un danno al collo, riconducibile alla lesione del bene della salute ex art. 32 Cost. Il danneggiato agiva in giudizio contro il vettore e la sua compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale patito, lamentando un perdurare dei dolori dovuti al colpo di frusta.
Con la decisione sopra indicata, la Corte di Cassazione ha in primo luogo confermato il proprio orientamento consolidato, in base al quale l’accertamento dei danni di lieve entità alla salute ed il loro risarcimento devono esser provati secondo precisi criteri della medicina legale, che sono fungibili, alternativi tra loro e non cumulativi, precisando che non sono idonei allo scopo, né le percezioni intuitive del medico, né le dichiarazioni soggettive del danneggiato. In secondo luogo, però, nella medesima pronuncia viene ammessa la risarcibilità di un danno permanente alla salute, come può essere proprio il colpo di frusta, anche in assenza di esami medici, purché ricorrano – come precisa la Suprema Corte - indizi gravi, precisi e concordanti dell’esistenza del danno ingiusto e del suo nesso di causalità. Particolarmente rilevante in questa pronuncia è proprio l’argomento logico utilizzato dalla Corte, in base al quale: “l’accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l'unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale”.
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