L’ingiuria consiste nell’offesa formulata da un soggetto nei confronti ed alla presenza della vittima a cui la medesima offesa è rivolta, in assenza di altri soggetti. La situazione inversa, ossia l’assenza della vittima e la presenza di terzi comporterebbe il diverso reato di diffamazione.
Sino ad oggi l’ingiuria è stata punita (almeno sulla carta) con la reclusione fino a 6 mesi o la multa fino a 516 euro. In realtà, la sanzione non veniva quasi mai applicata, posti i carichi dei tribunali che portavano buona parte dei procedimenti alla prescrizione; senza contare poi che, per i fatti più tenui, il colpevole otteneva l’automatica archiviazione del procedimento, senza applicazione della pena. Risultato: la norma penale aveva perso il proprio carattere deterrente. Chi veniva offeso, dunque, poteva utilizzare il giudicato penale per ottenere, in via civile, un risarcimento del danno.
A seguito della recente depenalizzazione le cose sono mutate notevolmente: la sanzione, infatti, anche se si configura come civile (l’illecito, infatti, non è più penale) potrà andare da 100 a 8.000 euro. Se, invece, c’è l’attribuzione di un fatto determinato o commesso in presenza di più persone, al posto della reclusione fino a 1 anno o alla multa fino a 1.032 euro si passa alla sanzione pecuniaria civile da 200 a 12.000 euro.
In questo modo, quindi, il soggetto che risulta essere offeso potrà difendersi soltanto aprendo una causa civile, per ottenere l’indennizzo e la multa, anche se quest’ultima a favore dello Stato.
Inizierà quindi una causa civile tra l’offeso e il colpevole. Lo Stato subentrerà solo con l’emissione della sentenza: se questa, infatti, sarà di condanna, il giudice obbligherà il colpevole a pagare:
– il risarcimento dei danni alla persona offesa e, con esso, le spese processuali: in caso di mancato pagamento, il creditore potrà agire tramite il pignoramento, previa notifica della sentenza e dell’atto di precetto;
– una sanzione civile alla cosiddetta Cassa Ammende, ossia allo Stato: in caso di mancato pagamento, l’importo viene iscritto a ruolo e interverrà Equitalia, notificando una cartella di pagamento e procedendo anch’essa al pignoramento nelle forme più celeri della cosiddetta esecuzione forzata esattoriale (si pensi che, in tali ipotesi, è possibile pignorare il conto corrente senza passare neanche dal giudice dell’esecuzione). Equitalia, però, non potrà né iscrivere ipoteca sulla casa, né pignorarla (salvo che il colpevole abbia già altri debiti con l’erario), poiché l’importo minimo del debito per far scattare la prima misura è di 20.000 euro e, per la seconda, è invece di 120.000 euro.
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