La Corte di Cassazione nella sentenza n. 26104/2016 ha chiarito che, se il sinistro avviene a polizza assicurativa scaduta, la copertura resta operativa laddove l’incidente risulti occorso nei successivi quindici giorni di tolleranza, indipendentemente dalla circostanza che il pagamento del premio sia avvenuto o meno in quel periodo di tempo. Infatti, ex art. 1901 c.c., l’effetto retroattivo della risoluzione del contratto si produce non dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del periodo di rispetto.
Per i giudici di Cassazione merita accoglimento il motivo teso a far ritenere l’ultrattività della polizza, stante l’interpretazione confermata dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di risoluzione del contratto a norma del terzo comma dell’art. 1901 c.c., l’effetto retroattivo della risoluzione si produce non dalla scadenza del premio ma dallo spirare del periodo di tolleranza.
La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito “che il mancato pagamento, da parte dell’assicurato, di un premio successivo al primo determina, ai sensi dell’art 1901, secondo comma, c.c., la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma dopo il decorso del cosiddetto periodo di tolleranza o di rispetto e, cioè, di quindici giorni dalla scadenza del premio medesimo”.
Tale principio, prosegue la Cassazione, opera indipendentemente dal verificarsi del pagamento del premio dovuto entro l’indicato periodo, ed anche in caso di protrarsi dell’inadempienza dell’assicurato e di eventuale successiva risoluzione di diritto del contratto, a norma dell’art 1901, terzo comma c.c., nel senso che l’effetto retroattivo di tale risoluzione si produrrà non dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del periodo di tolleranza.
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