Con il decreto legislativo n. 36/2018 è stato ampliato l’istituto della procedibilità a querela di parte ricomprendendovi tutta una serie di reati che, dal prossimo 9 maggio, non saranno più procedibili d’ufficio. Nell’elenco sono comprese varie ipotesi di reato ad esempio quelle di truffa, appropriazione indebita, frode informatica e anche minaccia. In relazione a quest’ultima fattispecie, il decreto incide sull’art. 612 c.p. introducendo l’estensione della procedibilità a querela nell’ipotesi prevista dal seconda comma, con riferimento al reato di minaccia “grave” (punito con la reclusione fino ad un anno in luogo della multa fino a euro 1032).
Resta, invece, perseguibile d’ufficio la minaccia commessa in uno dei modi indicati dall’articolo 339 c.p., ovvero in presenza di tali circostanze aggravanti (ad esempio minaccia commessa con armi, da persona travisata o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte).
Inoltre, un ulteriore ostacolo alla trasformazione del regime di procedibilità sussiste quando la procedibilità d’ufficio segue alla sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale (cfr. art. 63 c.p.).
Il decreto scandisce anche il funzionamento della fase transitoria per quanto riguarda i reati che diventano perseguibili a querela dal prossimo 9 maggio (data di entrata in vigore del provvedimento): ove commessi prima, il termine per la presentazione della querela decorrerà dalla predetta data se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
Invece, ove sia pendente il procedimento, il P.M (nel corso delle indagini preliminari) o il giudice (dopo l’esercizio dell’azione penale), anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informerà la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorrerà dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.
La riforma ha come obiettivo quello di “migliorare l’efficienza del sistema penale, favorendo meccanismi di conciliazione per i reati di minore gravità, anche attraverso la collegata operatività dell’istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie, che riguarda i reati procedibili a querela ma con querela rimettibile, e di conseguenza una maggiore efficacia dell’azione di punizione dei reati più gravi“.
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