L’art. 12 bis legge 898/70 (divorzio) prevede il diritto per il coniuge, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di ottenere una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge. Possibilità oggi estesa anche alla parte dell’unione civile sciolta.
I presupposti: il diritto spetta se al momento della percezione del TFR sia intervenuta sentenza di divorzio o almeno sia stata presentata la relativa domanda avanti le competenti autorità. La giurisprudenza ha chiarito che la locuzione Indennità di fine rapporto comprende tutti i trattamenti di fine rapporto derivanti sia da lavoro subordinato che parasubordinato comunque denominati che siano configurabili come retribuzione differita.
L’avente diritto deve essere titolare di assegno divorzile e non deve essere passato a nuove nozze.
La percentuale spettante è stabilita ex lege nella misura del 40% dell’indennità percepita dal lavoratore per gli anni che hanno coinciso col matrimonio al netto delle ritenute. Nessuna discrezionalità né valutazione di ulteriori elementi patrimoniali o personali può essere operata dal Giudice.
La corresponsione non è automatica necessitando di specifica domanda da presentare avanti il Tribunale competente con il patrocinio di un avvocato.
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