La multa notificata oltre il termine è illegittima. La regola generale prevede che l’infrazione deve essere contestata immediatamente da parte degli agenti che l’hanno accertata (art. 201, comma 1 – bis, del Codice della Strada).
Tuttavia lo stesso della Codice della Strada consente agli agenti accertatori di contestarti la violazione in un momento successivo nei seguenti casi:
■ Impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
■ Attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
■ Sorpasso vietato;
■ Accertamento della violazione in assenza del conducente del veicolo incriminato;
■ Accertamento della violazione mediante autovelox;
■ Accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
■ Rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
■ Accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.
In questi casi la notifica della violazione deve avvenire nel termine di 90 giorni dall’accertamento.
Come detto in questi casi la multa è illegittima e quindi è possibile proporre ricorso al Prefetto.
Il ministero dell’Interno con la nota numero di protocollo 0016968 del 7 novembre 2014 ha fornito una interpretazione restrittiva della norma che stiamo analizzando, precisando che:
[…] le ragioni che possono legittimare gli enti cui appartengono gli organi accertatori a superare tali limiti non possono che dipendere da fattori esterni e non da prassi organizzative interne.
La nota prosegue poi con l’ analisi dell’ art. 201 C.d.S. sottolineando che:
La disposizione, […], costituisce un’ ulteriore conferma dell’ assunto che, in linea di principio e salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi, il dies a quo per la decorrenza dei termini non può che essere individuato in quello della commessa violazione.
Secondo la Corte di Cassazione il termine di notifica della multa è rispettato se l’organo accertatore ha affidato entro i 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione il plico al servizio postale.
Attenzione: questo termine non si applica se la multa è stata commessa con un auto a noleggio
Per la notifica della multa con auto a noleggio non si applica la regola generale che abbiamo appena illustrato, ma una diversa procedura che comporta un allungamento dei normali termini previsti per la notificazione.
In questi casi la regola prevede che:
Entro 90 giorni il verbale sia notificato al proprietario, cioè l’azienda di noleggio, la quale ha 60 giorni di tempo per comunicare all’autorità i dati del conducente (la società è obbligata ad effettuare questa comunicazione).
Dalla ricezione di questa comunicazione l’accertatore ha 90 giorni di tempo per rinnovare la notifica al noleggiatore.
Quindi il termine entro il quale la notifica deve essere effettuata non è il termine ordinario di 90 giorni che abbiamo illustrato precedentemente.
In ogni caso, siamo a vostra disposizione qualora aveste bisogno di chiarimenti ulteriori.
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