Segnalazione in Centrale Rischi

La prassi invalsa tra gli operatori del sistema bancario e creditizio prevede che a seguito di esposizioni bancarie (scoperti di conto corrente, finanziamenti e/o mutui non rimborsati alle scadenze), il cliente venga segnalato in Centrale Rischi della Banca d’Italia.

Preliminarmente occorre precisare che la Banca deve formalmente intimare il debitore ad appianare le proprie esposizioni avvertendolo della possibilità che in mancanza la posizione potrebbe essere segnalata “a sofferenza” in Centrale Rischi ed informandolo che tale segnalazione potrebbe pregiudicare l’accesso al credito e le eventuali linee di credito accese presso altri Istituti bancari.

Un caso di segnalazione illegittima è senz’altro legata all’applicazione di commissioni e interessi illegittimi in quanto usurari o anatocistici. In questo caso la Banca è tenuta a risarcire il danno non patrimoniale derivante dall’illegittima segnalazione. Sussiste infatti il nesso di causalità tra l’esercizio dell’attività di impresa della società vittima di usura per le difficoltà incontrate nell’esercizio della propria attività a seguito di segnalazione e le condotte tenute dalla Banca. Il Tribunale di Padova con sentenza 833/2016 ha condannato l’Istituto di Credito a risarcire al correntista il doppio delle somme illegittimamente addebitate al medesimo per effetto di usura e/o anatocismo. Questo perché l’illegittima condotta della banca ha comportato la quasi impossibilità economica per l’impresa di operare sul mercato e di produrre reddito impedendole l’accesso al credito e causando la revoca delle linee di credito aperte presso altri soggetti.

https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cr/faq-cr/faq-cr.html

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