Le immissioni rumorose, ovvero le generazioni di rumori provenienti da un fondo o da un immobile, sono vietate dalla legge allorquando siano intollerabili, vale a dire qualora determinino un impatto tale da non permettere un’adeguata fruizione della proprietà privata ai vicini di fondo o di abitazione, o nel caso in cui originino un elevato grado di disturbo nei confronti dei residenti negli alloggi attigui alla fonte rumorosa.
A norma dell’art. 844, 1° comma c.c. il proprietario di un fondo, infatti, non può impedire in ogni caso le immissioni di fumo, calore, scuotimento o rumore provenienti dal fondo attiguo, ma può intimare l’interruzione della produzione rumorosa solo nel caso in cui la stessa superi il limite della normale tollerabilità.
La valutazione della sopportabilità delle immissioni si fonda, pertanto, sul criterio della normale tollerabilità sancita dal 1° comma dell’art. 844 c.c., anche se la norma in oggetto, in realtà non è l’unico criterio di valutazione della tollerabilità di un rumorose derivante da un’attività produttiva, poiché dalla lettura dello stesso articolo si evince la sussistenza del criterio di contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e la priorità d’uso (2° comma dell’art. 844 c.c.).
Il giudizio di normale tollerabilità nei rapporti tra soggetti privati è quindi da riferirsi alle norme codicistiche indicate.
Sebbene l’ordinamento tenda a bilanciare l’interesse privatistico, teso allo svolgimento degli atti di normale vita quotidiana, con gli interessi sociali che derivano dallo sviluppo di produzione, le immissioni rumorose persistenti, dovute ad attività produttiva, devono essere considerate illecite nel momento in cui ledano la normale realizzazione del vivere quotidiano, nonché il diritto alla salute dei vicini (Cass. n. 5564/2010).
Le immissioni, infatti, sono da considerarsi illecite allorquando le stesse, al di là delle prescrizioni normative speciali, pregiudichi le altrui condotte di vita ai sensi dell’art. 844 c.c. (Cass. n. 939/2011).
La Cassazione ha anche precisato che il rumore che non superi i limiti oggettivi della normale tollerabilità sanciti da misurazioni oggettive, ma che sia protratto per molte ore, pone ingiustamente a repentaglio valori importanti come il riposo notturno, la serenità e l’equilibrio della mente e la vivibilità della casa, determinando un danno morale/esistenziale da risarcire sulla base del mero accertamento della sussistenza di tali immissioni (ex multis Cass. Civ. n. 26899/2014).
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