Il sinistro stradale che cagiona lesioni è a tutti gli effetti da considerarsi infortunio sul lavoro se avviene durante il tragitto necessario per recarsi o tornare dal lavoro. Si tratta del cosiddetto infortunio in itinere. Si è molto discusso in giurisprudenza sul cumulo tra il risarcimento derivante dall’infortunio a titolo di RCA e l’indennità Inail dovuta in quanto trattasi di infortunio sul lavoro.
A dirimere il contrasto giurisprudenziale è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite; con sentenza n. 12566 del 22.05.2018 tale cumulo è stato escluso .
Le Sezioni Unite Civili hanno statuito il seguente principio di diritto: l’importo della rendita per l’inabilità permanente corrisposta dall’Inail per l’infortunio in itinere occorso al lavoratore, va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato, allo stesso titolo, da parte del terzo.
In conclusione, la Corte Suprema ha deciso di aderire all’orientamento secondo cui, dal risarcimento danni spettante al danneggiato per illecito imputabile a terzi, va detratta l’eventuale rendita Inail frattanto percepita. Quindi, le somme che il danneggiato si sia viste liquidare da parte dell’Inail a titolo di rendita per l’inabilità permanente vanno detratte dall’ammontare dovuto, per il medesimo titolo, dal responsabile del fatto dannoso o responsabile del fatto illecito”.
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