Codice della strada: tutte le norme per le biciclette

Le norme di comportamento per coloro che vanno in bicicletta sono contenute nell’art. 182 del Codice della Strada. La violazione di tali norme, alquanto chiare e precise comporta una serie di sanzioni amministrative. Le multe vanno da un minimo di € 25, sino ad arrivare anche alla cifra di 99 euro, nel caso in cui l’infrazione alle norme del Codice sia stata commessa da una bici con a bordo due o più persone.

In primo luogo ai ciclisti è fatto obbligo di utilizzare le piste ciclabili, almeno nei luoghi in cui esse siano presenti. Come sapete, purtroppo non in tutte le aree urbane sono presenti. In alcune zone, infatti la situazione è veramente critica, spesso foriera di incidenti a danno proprio di incauti ciclisti.

Muoversi in bicicletta è un rischio data la precaria condizione delle strade del nostro Paese e l’inciviltà di molti automobilisti, sempre più intenti nell’uso dello smartphone e sempre meno accorti a ciò che succede in strada. Proprio per questo si sono introdotte norme più severe e si è cercato di disciplinare nel contempo la corretta percorrenza delle strade urbane da parte delle biciclette.

Oggi, sempre più persone scelgono di muoversi in bicicletta, sia nelle piccole realtà di paese o rurali, ma anche e forse soprattutto all’interno di aree urbane e metropoli, per ovviare al traffico cittadino e spostarsi più agevolmente, rispettando i ristrettissimi tempi a disposizione per giungere da un luogo all’altro durante la giornata. Proviamo allora a chiarire alcuni degli aspetti più importanti messi a punto dal Codice della Strada in merito alle norme che disciplinano proprio l’utilizzo delle biciclette. Solo conoscendo bene le norme, sarà possibile evitare di incorrere in sanzioni alquanto salate, ma soprattutto di tutelare la propria sicurezza su strada. Recentemente inoltre, il Codice è stato rivisto in alcune delle sue parte fondamentali, che disciplinano il comportamento di ciclisti e automobilisti.

Il Codice stabilisce anche norme precise, all’interno dello stesso articolo 182, in merito alla possibilità per le biciclette di circolare in gruppo, su un’unica fila, sempre, nel momento in cui si trovano al di fuori di un centro abitato. Viene fatta eccezione nel caso in cui vi sia la presenza di un ciclista che sia un minore, al di sotto di dieci anni. Questo infatti, potrà essere affiancato sulla sua sinistra da un altro ciclista. La possibilità di muoversi in doppia fila è concessa solo quando ci si muova all’interno di un centro abitato, non su di una strada statale. Ecco quindi che nel Codice non è contemplata la possibilità per i ciclisti di muoversi in gruppo o affiancati lungo le strade statali, come spesso accadeva di vedere.

Il Codice indica chiaramente, che un ciclista non può essere motivo di intralcio alla circolazione stradale degli altri veicoli. Nel caso in cui ciò avvenisse, se un ciclista fosse anche un pericolo per il traffico pedonale, il ciclista dovrà scendere dal suo veicolo e circolare a piedi. Per quanto concerne invece, il trasporto di un’altra persona sulla propria bicicletta, questo è consentito solo nel caso in cui si trattasse di un bambino di età inferiore ad otto anni, ma solo se si utilizzano degli appositi dispositivi come seggiolini per bici.

Altro punto importante stabilito dallo stesso Codice è l’obbligo per un ciclista di segnalare la sua presenza su strada, poiché è necessario che sia visibile agli altri automobilisti. Fondamentale, in tal senso, dotarsi di cinture o di un giubbino riflettenti. Questo è assolutamente necessario, nonché stabilito dallo stesso codice, dai 30 minuti prima del tramonto, sino a 30 minuti prima dell’alba. Mentre, all’interno delle gallerie è ovviamente sempre necessario. Richiesta anche dal Codice, l’installazione di dispositivi luminosi, sia sulla parte anteriore, che su quella posteriore della bicicletta.

Un discorso particolare meritano le bici da corsa. Il Codice richiede solo l’obbligo di circolare con veicoli omologati, mentre è obbligatorio l’uso di dispositivi di segnalazione solo in occasione di competizioni autorizzate. Nel caso in cui la visibilità sia scarsa ed è richiesta un’illuminazione artificiale, per via delle condizioni avverse del tempo, è richiesto anche l’obbligo di circolare con la bici spinta a mano.

L’articolo 182 del Codice della Strada stabilisce le norme alle quali i veicoli devono obbligatoriamente attenersi per non incorrere in sanzioni disciplinari. La prima indica che i ciclisti circolino su di un’unica fila e mai affiancati in numero maggiore di due. Fermo restando che lungo i percorsi al di fuori dei centri urbani, dovranno sempre essere disposti su di una sola fila, eccezion fatta nel caso di un minore di 10 anni.

I ciclisti sono tenuti a reggere il manubrio se non con entrambe, almeno con una mano, ma dovranno comunque avere libero uso delle braccia e delle mani. Devono altresì vedere liberamente davanti a loro, compiendo le manovre necessarie con assoluta libertà. E’ assolutamente vietato trainare altri mezzi, tranne condurre animali o farsi trainare da un altro mezzo. Nel caso in cui le condizioni di circolazione non siano prive di ostacoli, per cui il veicolo stesso potrebbe risultare di intralcio, questo dovrà essere trasportato a mano. Non è consentito portare altre persone sul proprio veicolo a due ruote, a meno che non si tratti di un bambino di anni inferiori a otto e con appositi dispositivi per condurlo con sicurezza. Tutti coloro che dovessero violare le norme stabilite dal Codice, incorrono in sanzioni amministrative che vanno da un minimo i 25, sino ad un massimo di 99 euro.

 

http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-v-norme-di-comportamento/art-182-circolazione-dei-velocipedi.html

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