TARTARUGHE D’ACQUA: OBBLIGO DI DENUNCIA

Entro il 14 agosto 2018 chiunque detenga una tartaruga d’acqua appartenente alla specie delle Trachemys Scripta (meglio nota come tartaruga dalle orecchie gialle e/o rosse) sarà obbligato a denunciarne il possesso, semplicemente compilando un apposito modulo da inoltrare via pec o fax al Ministero dell’Ambiente.

Si tratta della novità introdotta dall’art. 26 del decreto n. 230 del 15 dicembre 2017, entrato in vigore il 14 febbraio scorso, il quale vieta la commercializzazione, l’introduzione e il rilascio sul territorio nazionale di esemplari di specie esotiche incluse negli elenchi adottati dalla Commissione europea.

Nello specifico, l’art. 27 del suddetto decreto legislativo dispone che “i proprietari di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive, che ne erano in possesso prima della loro iscrizione nell’elenco dell’Unione o nell’elenco nazionale previsto dal presente decreto possono affidare gli esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere o sono autorizzati a detenerli fino alla fine della vita naturale degli esemplari, purché il possesso sia denunciato secondo quanto previsto dall’articolo 26, comma 1, e, nella denuncia, il proprietario fornisca adeguate informazioni relative alla specie, al sesso ed all’età degli esemplari nonché la descrizione delle modalità di confinamento e delle misure adottate per garantire l’impossibilità di riproduzione e la fuoriuscita.

Il motivo di una simile novella legislativa si basa sul fatto che molte delle specie esotiche indicate nel decreto sono ritenute invasive per il nostro paese, perché sono in grado di adattarsi molto bene a differenti condizioni climatiche e, continuando a proliferare, apportano modifiche all’ecosistema.

Di conseguenza, tutti i possessori di questi esemplari sono tenuti, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, a regolarizzare la loro posizione denunciandone il possesso.

Si precisa infine che, per effetto della novità sopra descritta, questi esemplari non potranno più essere allevati, trasportati o fatti trasportare nel territorio nazionale, non potranno più essere venduti o immessi sul mercato, né utilizzati, ceduti a titolo gratuito o scambiati e nemmeno essere rilasciati nell’ambiente o posti in condizione di riprodursi e crescere spontaneamente, a pena di pesanti sanzioni che possono consistere anche nell’arresto fino a 3 anni o nell’ammenda da 10.000 a 150.000 euro.

 

http://www.minambiente.it/notizie/vigore-il-decreto-sulle-specie-esotiche-invasive

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