In questo caso occorre attivare immediatamente la procedura di ammortamento dell’assegno prevista dall’art. 69 e ss. cel R.D. 1736/33 per privare di validità verso terzi l’assegno ed assicurarne il pagamento al proprietario dello stesso. La procedura si deve attivare anche in caso di distruzione o di furto.
In caso di assegno bancario la procedura dovrà essere attivata dal beneficiario stesso, se si tratta di assegno circolare l’ammortamento può essere richiesto sia dal beneficiario che dalla Banca emittente.
In caso di assegno bancario con clausola “non trasferibile” ormai obbligatoria non è privista la procedura di ammortamento ma il beneficiario dell’assegno avrà diritto ad ottenerne un duplicato denunciandone la perdita o furto o distruzione al trattario (la Banca emittente e al traente colui che ha sottoscritto l’assegno.
Il primo passo è sicuramente quello di far pervenire alla Banca trattaria una formale denuncia di smarrimento, furto e o distruzione in modo da “bloccare” ogni indebito incasso.
Successivamente si dovrà richiedere al Tribunale del Luogo in cui l’assegno bancario è pagabile o, se si tratta di assegno circolare al Tribunale del luogo in cui vi sia una sede della Banca trattaria.
Nel ricorso si devono menzionare i requisiti essenziali del titolo e comunque ogni elemento che ne consenta l’identificazione.
Il Tribunale, svolti tutti gli accertamenti sulla veridicità dei fatti esposti in ricorso e sul diritto del portatore, emette un decreto con cui pronuncia l’ammortamento e autorizza il pagamento dell’assegno trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
La pubblicazione in Gazzetta è prevista affinchè il detentore del titolo possa proporre opposizione, avverso il decreto di ammortamento, notificandola al ricorrente, al trattario (Banca) e al traente. Se l’opposizione non viene proposta o viene rigettata con sentenza definitiva, l’assegno bancario perde efficacia. Su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del Tribunale comprovante la non opposizione, o su presentazione della sentenza definitiva di rigetto (sentenza che non accoglie l’opposizione e contro la quale non è più possibile proporre impugnazione), chi ha ottenuto l’ammortamento può esigere il pagamento dell’assegno.
Analoga procedura è prevista dall’art. 89 e ss R.D. 1669/33 per il caso di furto, smarrimento o distruzione di una cambiale. La procedura può essere attivata dal portatore della cambiale che dovrà farne denuncia al trattario e presentare il ricorso al Presidente del Tribunale. In questo caso se la cambiale è scaduta o a vista occorrerà attendere 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di ammortamento in Gazzetta Ufficiale.
Nonostante la denuncia, il pagamento della cambiale al detentore prima della notifica del decreto, libera il debitore. Con l’ammortamento si estingue ogni diritto derivante dalla cambiale ammortizzata: tuttavia non vengono pregiudicate le eventuali ragioni del portatore verso chi ottenne l‘ammortamento.
Se si tratta di buoni fruttiferi, libretti di risparmio, polizze si applica l’art. 1 e ss L.948/51.
La procedura di ammortamento in questi casi è tesa ad ottenere un duplicato di quanto andato smarrito, sottratto o distrutto. Vi sono delle differenze a seconda che si tratti di documenti nominativi e al portatore sia su chi può presentare il ricorso. In estrema sintesi anche per questi titoli occorre presentare denuncia alla banca e se si tratta di titolo al portatore depositare un ricorso al Presidente del Tribunale competente che accertata la veridicità dei fatti e la titolarità del diritto in capo al ricorrente emetterà un decreto da notificarsi all’Istituto emittente ove il libretto è stato acceso.
Dopo il decorso del termine per l’opposizione (90 giorni) munito di una certificazione della cancelleria attestante la circostanza l’interessato potrà rivolgersi alla banca per ottenere il duplicato del titolo.
Si veda per esempio:
http://www.tribunale.monza.giustizia.it/it/Content/Index/12778
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