Quante volte è capitato di assistere o addirittura essere vittima di caduta camminando normalmente per strada?
Generalmente la regola vuole che il Comune o l’Ente proprietario sia tenuto a risarcire i danni subiti dalla vittima per omessa custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c. potendo esonerarsi da ogni responsabilità laddove ricorresse il caso fortuito.
Tuttavia non sempre spetta il risarcimento nei casi in cui venga dimostrato che la rottura del manto stradale fosse superficiale e quindi visibile e facilmente evitabile. Il comportamento imprudente e disattento del pedone è idoneo a interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso se è connotato da esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Recentemente la Cassazione ha respinto la domanda di risarcimento di una donna in conseguenza di una caduta dovuta ad una buca non segnalata su una strada comunale. E’ stato infatti accertato che sul luogo del sinistro non vi era alcuna “insidia” si trattava di un semplice sollevamento del manto stradale e non di una buca e che il sinistro era avvenuto alle otto del mattino in condizioni di perfetta visibilità.
L’evento dannoso, come stabilisce la Cassazione nel caso concreto, è stato determinato esclusivamente dalla condotta della donna che, con l’uso dell’ordinaria diligenza avrebbe potuto facilmente avvedersi delle difficoltà di percorrenza del tratto di strada in oggetto.
In materia di responsabilità civile da obblighi di custodia la Corte di Cassazione ha più volte evidenziato che occorre valutare in concreto la condotta del danneggiato con modalità che
tengano conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione.
Nel caso concreto un minimo di avvedutezza e attenzione avrebbero evitato il sinistro e le conseguenze dannose per cui il Comune è stato ritenuto non è responsabile dell’evento dannoso.
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