Tutti gli anni, all’avvicinarsi dei mesi estivi si assiste al triste fenomeno dell’abbandono degli animali considerati un “peso” che impedisce di godersi il meritato riposo. Si stima che ogni anno in Italia vengano abbandonati 80.000 gatti e 50.000 cani soprattutto in questo periodo.
Pensiamoci bene prima di adottare un cane o un gatto. Possedere un animale comporta delle responsabilità in quanto occorre considerare le effettive necessità dell’animale che ha bisogno di cure, attenzioni, tempo. La strada più breve per “disfarsi del problema” sembra l’abbandono.
Questa pratica egoistica prevede lo scarico delle responsabilità da parte del padrone ma espone l’animale ad una serie infinita di gravi pericoli. Non ultimo quello di essere rinchiusi in strutture fatiscenti ed inadeguate per non dire abusive come recenti fatti di cronaca ci hanno mostrato.
Occorre anche tenere in considerazione che gli animali randagi costituiscono un pericolo anche per gli esseri umani.
È opportuno ricordare che l’abbandono e il maltrattamento di animali in Italia è considerato un reato.
Il reato di “maltrattamento di animali” è disciplinato dall’art. 544-ter c.p. (v. Libro II – Titolo IXbis del codice penale), che punisce “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche“ con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Introdotta dalla l. n. 189/2004 nell’ambito del nuovo Titolo IX Bis, rubricato “Dei delitti contro il sentimento per gli animali” e oggetto di modifiche ad opera della successiva l. n. 201/2010 che ne ha inasprite le pene, la fattispecie de qua si occupa dello stesso delitto precedentemente disciplinato dall’art. 727 c.p. (oggi rubricato “abbandono di animali“), uscendo però dall’ambito della mera contravvenzione per assurgere a vero e proprio reato, nell’ottica di un riconoscimento sempre più accentuato, in armonia con la ratio della legislazione del 2004 e di quella successiva, di una soggettività dell’animale e della necessità della sua tutela.
Il secondo comma dell’articolo in esame punisce, inoltre, per la prima volta, l’ipotesi del c.d. “reato di doping a danno di animali”, con l’intento di reprimere in particolar modo le scommesse clandestine e le competizioni tra animali, disponendo che le stesse pene previste dal primo comma, si applichino “a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate, ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi“.
http://www.lav.it/aree-di-intervento/animali-familiari/abbandono-animali
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