Nel nostro ordinamento il contratto di factoring mutuato dal diritto anglosassone è regolato dalla legge n.52 del 21 febbbraio 1991.
La Cassazione lo definisce come: “ convenzione atipica la cui disciplina, integrativa dell’autonomia negoziale è contenuta negli artt. 1260 e ss del codice civile attuata mediante la cessione pro pro solvendo o pro soluto della titolarità dei crediti di un imprenditore, derivanti dall’esercizio della sua impresa, ad un altro imprenditore (factor) con effetto traslativo al momento dello scambio dei consensi tra i medesimi se la cessione è globale e i crediti sono esistenti, ovvero differito al momento in cui vengano ad esistenza se i crediti sono futuri o se, per adempiere all’obbligo assunto con la convenzione , è necessario trasmettere i crediti stessi con distinti negozi di cessione, ma in ogni caso derivante dal perfezionamento della cessione tra cedente (fornitore) e cessionario (factor), indipendentemente dalla volontà e dalla conoscenza del debitore ceduto” (Cass. 08.02.2007 n. 2746).
Elemento centrale è la cessione dei crediti che potrà avere efficacia immediatamente traslativa ovvero obbligatoria laddove i crediti ceduti siano futuri.
Ma quale efficacia produce questa cessione nei confronti dei terzi aventi causa dal cedente?
L’art. 3 della legge 52/1991 ha previsto la possibilità che possano essere ceduti anche in massa crediti futuri ancor prima che siano stipulati contratti da cui tali crediti sorgeranno a condizione che i predetti contratti siano stipulati entro 24 mesi.
L’art. 5 della legge 52/1991 ha attribuito al cessionario che abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione con pagamento avente data certa la facoltà di opporre la cessione a tutti gli aventi causa dal cedente il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore al pignoramento; al creditore del cedente che abbia pignorato il credito in data successiva al pagamento, al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento salvo le eccezione di cui all’art. 7.
In sostanza nella prospettiva della legge 52/1991 il momento dal quale si fa discendere l’opponibilità della cessione ai terzi non è il perfezionamento dell’atto contrattuale ma il pagamento del cessionario al cedente (Cass. 05.07.2013 n. 16828)
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