Bed and Breakfast in condominio: è legittimo?
E’ sempre più frequenti nella nostre città ed in particolare quelle a vocazione turistica veder sorgere attività di Bed &Breakfast vuoi per arrotondare o comunque per iniziare un’attività economica che dia buoni introiti. Ma è legittima l’esercizio di tale attività negli edifici condominiali?
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24707 depositata in cancelleria il 20 novembre 2014 ne ha sentenziato la legittimità sempre che non si verta in ipotesi di destinazione di spazi a vere e proprie attività alberghiere.
Questa attività è stata oggetto di regolamentazione regionali e comunali.
Il fatto concreto giunto al vaglio della suprema Corte riguardava una lite condominiale. Alcuni condomini avevano adibito la loro abitazione a B&B. Il resto della compagine condominiale aveva instaurato un giudizio ritenendo illegittimo l’esercizio di tale attivita in quanto, una clausola del regolamento condominiale poneva il divieto di destinare gli appartamenti “ad uso diverso di quello di civile abitazione o uffici professionali privati”.
La Corte ha confermato la sentenza d’appello, in quanto correttamente, ha ritenuto che “la disposizione regolamentare, tenuto conto che la destinazione a civile abitazione costituisce il presupposto per la utilizzazione di una unità abitativa ai fini dell’attività di bed and breakfast (affermazione, questa, coerente con il quadro normativo di riferimento: art. 2, lett. a, del regolamento regionale Lazio n. 16 del 2008, in cui si chiarisce che “l’utilizzo degli appartamenti a tale scopo non comporta il cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici”; in proposito, vedi anche Corte cost. sent. n. 369 del 2008), non precludesse la destinazione delle unità di proprietà esclusiva alla detta attività” (Cass. 20 novembre 2014 n. 24707).
L’attività di Bed & Breakfast infatti per sua natura richiede di essere svolta in unità abitative destinate a civile abitazione e quindi incompatibili con strutture abitative diverse quanto a destinazione d’uso.
L’attività di B&B pertanto, non comportando mutamento di destinazione d’uso, non si rivelava contraria alla specifica normativa regolamentare condominiale.
Per vietare tale attività, occorrerà prevedere nel regolamento condominiale una norma precisa e inequivocabile che vieti espressamente l’esercizio di tale attività.
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/11752.pdf
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