Nel caso di coppie miste con rischio di sottrazione del minore, è opportuno:
- informarsi sulle disposizioni in materia di affidamento e di diritto di visita vigenti nello Stato di appartenenza dell’altro genitore e di quelle applicabili nel luogo di residenza abituale del nucleo familiare del minorenne;
- se è già in corso la procedura per la separazione legale, chiedere al Giudice competente che nel provvedimento venga chiaramente indicato il divieto di espatrio del minorenne, senza il consenso dell’altro genitore;
- se già in possesso di un provvedimento di affidamento del figlio cercare di evitare che il minorenne sia iscritto sul passaporto del genitore non affidatario; nel caso di affidamento congiunto, controllare che ciò non sia avvenuto senza il suo assenso (in alcuni Paesi ciò è possibile);
- se già in possesso di un provvedimento di affidamento del figlio far riconoscere, ove possibile, il provvedimento stesso nello Stato di appartenenza dell’altro genitore;
- verificare che il divieto di espatrio risulti registrato nelle liste di frontiera;
- se per qualche motivo il minorenne deve recarsi all’estero, far sottoscrivere dall’altro genitore un impegno di rientro in Italia alla data stabilita;
- vigilare, in occasione dell’esercizio del diritto di visita riconosciuto al genitore non affidatario, affinché lo stesso non trattenga con sé il minorenne illecitamente oltre il periodo stabilito;
- informare l’asilo o la scuola sul pericolo che corre il minorenne di essere “sottratto” affinché all’uscita della scuola egli sia “consegnato” esclusivamente al genitore che ne abbia la custodia o a colui/colei che è da quest’ultimo autorizzato;
- informare il genitore straniero che la sottrazione internazionale di minorenne costituisce in Italia reato procedibile d’ufficio, punibile con la reclusione da uno a quattro anni, ai sensi dell’art. 574 bis c.p.
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