USUCAPIONE DI PARTI COMUNI IN CONDOMINIO

Il codice civile prevede l’usucapione all’art. 1158 “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano jn virtù del possesso continuato per venti anni”.

Ovviamente non basterà dimostrare l’uso ventennale ma occorrerà provare di aver posseduto il bene apertamente comportandosi come il legittimo proprietario ad esempio ove si tratti di un terreno averlo coltivato, recintato, goduto dei frutti nella consapevolezza o nell’indifferenza del legittimo proprietario inteso quest’ultimo come colui che nei registri immobiliari risulta intestatario del bene.

La norma tende a favorire l’effettivo utilizzo del bene abbandonato piuttosto che la totale mancanza di una qualunque utilità del medesimo.

Ma cosa succede se il bene costituisce una parte comune di un edificio condominiale? Si pensi all’ipotesi di un sottotetto, un ripostiglio, una posto auto ecc.

La questione è un po’ più complicata poiché in questo caso non basterà utilizzare un bene come fosse proprio ma è necessario che del medesimo bene sia interdetto l’uso a tutti gli altri condomini. Ciò può avvenire ad esempio recintando una porzione di giardino o un posto auto o ancora apporre un lucchetto allo sgabuzzino ed essere l’unico possessore delle chiavi di accesso.

La Corte di Cassazione ha precisato che, affinchè un condominio possa usucapire la quota degli altri non è sufficiente che i condomini sia siano astenuti dall’utilizzare il bene comune; occorrerà infatti occorre altresì provare di aver sottratto tale area all’uso comune per 20 anni.  In sostanza , per rivendicare l’usucapione in condominio bisogna dimostrare una condotta rivolta contro i compossessori tale da impedire a questi ultimi di fare uso dello stesso spazio non bastando la semplice “astensione” passiva degli altri.

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-viii/capo-ii/sezione-iii/art1158.html

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