Qualora il portiere venga licenziato, egli dovrà deve lasciare l’alloggio fino a quel momento occupato.
Il custode dello stabile, infatti, ha in godimento l’uso dell’alloggio quale prestazione accessoria al rapporto di lavoro, e non in virtù di un autonomo rapporto di locazione. Per cui, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, lo stesso deve liberarlo. È quanto affermato dalla sezione lavoro del Tribunale di Milano, con una recente sentenza di dicembre 2016, dando ragione ad un condominio che chiedeva la condanna al rilascio dell’immobile da parte dell’ex portinaio.
Nel caso in questione, al portinaio, assunto con regolare contratto a tempo indeterminato, era stato concesso il godimento a titolo gratuito dei locali della portineria. Una volta risolto consensualmente il rapporto di lavoro, l’uomo si rifiutava di lasciare l’immobile.Da qui il ricorso del condominio al giudice del lavoro per ottenere, il rilascio dell’immobile.
Il tribunale ha così chiarito che l’uso dell’alloggio costituisce “una prestazione accessoria del rapporto di portierato e, in quanto tale, non integra un autonomo rapporto di locazione“. Siffatto patto, si legge in sentenza, “segue le sorti del contratto cui accede, essendo a questo funzionalmente collegato, con evidente obbligo di rilascio al momento della cessazione del rapporto di lavoro”. Per cui, il condominio è nel pieno diritto di recuperare il bene e il portiere è condannato al rilascio immediato dell’immobile occupato.
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