In data __ alle ore __, la sig.ra C.V., viaggiava con la propria autovettura, modello__ targata__, trasportando suo padre C. E. residente a __ in Via__, invalido e possessore di un contrassegno invalidi di cui all’art. 381 del Regolamento del Codice della Strada rilasciato regolarmente dal Comune di__ in data __e regolarmente esposto al momento dell’accertamento.
Al momento dell’accertamento, la targa dell’automobile non risultava preventivamente comunicata al Comune del luogo di accertamento della contravvenzione, quale targa di veicolo al servizio di titolari del contrassegno parcheggio invalidi.
C.V. richiedeva l’annullamento, in via di autotutela, del verbale di contravvenzione n° __ del __ accertata in __ Via__, autorità verbalizzante Polizia Locale e verbalizzata in data __, per la contestata violazione del disposto dell’art. 7 comma 14 del D.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada).
A fondamento della richiesta di annullamento C.V. adduceva che, come afferma la Cassazione nella sentenza n. 719 del 16 gennaio 2008 “il contrassegno invalidi è strettamente personale, non è vincolato a uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale”.
Sebbene l’autovettura oggetto di contestazione non fosse di proprietà dell’invalido trasportato e sebbene la targa del suddetto veicolo non fosse stata preventivamente comunicata quale targa di veicolo al servizio di titolari del contrassegno parcheggio invalidi, C.V. invocava la propria legittimazione ad attraversare la zona a traffico limitato in questione, in quanto viaggiava trasportando il padre invalido ed avendo esposto regolare contrassegno.
Il Comandante, vista l’istanza di riesame del provvedimento presentata dall’interessata e considerato che, a seguito di oggettivo riscontro effettuato sulla base della valutazione della documentazione presentata, il presente provvedimento rientra nella casistica per cui è ammissibile l’annullamento dell’atto in regime di autotutela in quanto la violazione al codice della strada non sussiste, provvedeva ad annullare in autotutela l’atto di accertamento in oggetto.
Occorre osservare che la Sentenza della Corte di Cassazione n. 719 del 16 gennaio 2008 richiamata, sul tema ha in concreto affermato che le eventuali lacune del sistema amministrativo comunale relative alla gestione dei dati dei «contrassegni invalidi», non possono gravare sul cittadino in regola con le autorizzazioni di legge che consentono l’ingresso nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL).
Pertanto l’Ente locale che si occupa della predisposizione del verbale di contravvenzione, qualora accertasse, successivamente al passaggio nella Zona a Traffico Limitato (ZTL), che la persona era titolare di un valido contrassegno, dovrebbe provvedere all’annullamento del verbale predisposto.
In sostanza, la persona in possesso di un valido «contrassegno» ha quale unico onere quello di esporre bene in vista nell’autovettura che viene utilizzata per lo spostamento il «contrassegno invalidi» e nell’ipotesi in cui, nonostante la regolare esposizione del permesso, il cittadino si veda notificare una multa per accesso non autorizzato in violazione dell’articolo 7, commi 9 e 14, del Codice della, si potrà procedere nei seguenti modi:
- segnalazione del possesso di un valido contrassegno effettuata personalmente, o a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo pec all’ Ente Locale che ha inviato il verbale di contravvenzione entro 60 giorni: questa modalità di segnalazione, definita per così dire «bonaria», prevede la possibilità che la Polizia Municipale provveda direttamente all’annullamento del verbale di contravvenzione notificato.
- ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata elevata la sanzione, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della contravvenzione;
- ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata elevata la sanzione, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della contravvenzione.
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