Niente esami niente assegno: lo ha stabilito la Corte di Cassazione n.1858 del 2016.
Il dovere di mantenere i figli, educarli e istruirli, spetta ad entrambi i genitori ex art. 30 Cost. e 147-148 C.C., tale onere, imposto dal legislatore, è molto ampio richiedendo ai genitori di far fronte alle molteplici esigenze che possono profilarsi nel corso della vita della prole, imponendo la predisposizione di una stabile organizzazione domestica finalizzata ad una adeguata formazione personale e al raggiungimento dell’autonomia nella vita sociale.
L’obbligo di mantenere la prole, valido anche in pendenza di separazione/divorzio tra i coniugi, non cessa con il raggiungimento della maggiore età del ragazzo, ma continua fin quando non riesca ad ottenere una adeguata autonomia economica.
Tale obbligo viene meno non con il mero raggiungimento del 18° anno di età, ma nel momento in cui il figlio, per colpa, non mette a frutto le occasioni di lavoro offertegli e, dunque, non riesce ad ottenere l’autonomia/autosufficienza economica.
E’ importante sottolineare che la valutazione del comportamento colposo o inerte del ragazzo deve essere valutata caso per caso, tenendo presente le aspirazioni, le capacità, il percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto, nonché le condizioni del mercato del lavoro e le condizioni economiche della famiglia.
L’applicazione di tali principi però non può determinare il protrarsi, per i genitori, di un obbligo di mantenimento per i figli di qualsiasi età e, dunque, incentivare comportamenti “parassitari” dei figli. In particolar modo, la giurisprudenza ha delineato come sorta di soglia temporale di tale diritto, il rapporto con coetanei del ragazzo appartenenti allo stesso ambito socio-economico, verificando se questi abbiano o meno raggiunto una sistemazione stabile e duratura.
Quanto all’onere della prova, sussistendo una sorta di presunzione iuris tantum sulla non autosufficienza dei figli, spetterà al genitore obbligato provare che il figlio sia in grado si mantenersi autonomamente ovvero che non lo sia per sua colpa. Il coniuge richiedente, invece, dovrà soltanto provare l’esistenza di una continuativa convivenza.
È però importante sottolineare che, diversamente da quanto avviene per l’assegno di mantenimento per i figli minori, con riferimento al mantenimento per figli maggiorenni, la statuizione dell’assegno mensile nel giudizio di separazione è soggetto al principio della domanda. Quanto alla prova, sarà necessario provare la stabilità del lavoro e la raggiunta autosufficienza economica.
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