L’art. 105 del D.Lgs.n. 50/2016 stabilisce che non configurano subappalto:
- a) le attività d’importo inferiore al 2% dell’importo dell’appalto;
b) le attività d’importo inferiore a 100.000 € sempreché (in entrambi i casi) il costo della manodopera sia inferiore al 50% al valore del contratto stesso da affidare;
c) l’affidamento di attività specifiche “a lavoratori autonomi”;
d) la subfornitura “a catalogo” di prodotti informatici;
e) l’affidamento di servizi di valore inferiore a 20.000 € ad imprenditori agricoli;
f) i contratti continuativi di cooperazione, servizi e forniture, se sottoscritti in data antecedente la gara.
Lo stesso articolo pone poi il limite massimo del 30% alla quota subappaltabile oltre a prevedere l’obbligo, in sede di gara, alla dichiarazione di subappalto.
Il comma 6° dell’art. 105, infine, richiede l’indicazione nominativa di almeno 3 subappaltatori “a pena d’esclusione” (la vera novità del Codice), purchè gli appalti siano di valore soprasoglia comunitaria.
Il contratto di subfornitura risulta dunque espressamente citato solo relativamente al caso dei “prodotti informatici a catalogo”, con ciò dunque lasciando intendere che, per tutti gli altri casi di subfornitura, debba trovare applicazione quanto disposto dall’art. 105.
Ma cos’è esattamente la subfornitura ?
L’art 1 della L.n. 192/1998 (“Disciplina della subfornitura nelle attività produttive“) contiene la seguente definizione “Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare, per conto di una impresa committente, lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati, o comunque ad essere utilizzati, nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente“.
Nel Codice Civile, invece, mentre il sub-appalto è un contratto derivato dell’appalto, il contratto di “fornitura” non esiste, trattandosi del termine atecnico per individuare il contratto di “vendita”.
Da ciò ne discende quindi come la subfornitura altro non sia che la “vendita” di un prodotto ad un soggetto che, a sua volta, lo rivende.
Ma se così è, allora, profonda è la differenza tra il subappaltore ed il subfornitore, in quanto al primo è richiesto un coinvolgimento imprenditoriale ed organizzativo nell’esecuzione dell’appalto principale (rectius di una quota di detto), da cui ne consegue la relativa responsabilità, mentre il secondo si limita a fornire (vendere) un prodotto semilavorato o finito, di cui l’appaltatore diverrà proprietario per poi usarlo nella prestazione oggetto dell’appalto principale.
Per tutti questi motivi pertanto il TAR Roma, con la pronuncia del 20/2/2018, n. 1956 ha stabilito che al subfornitore, in quanto figura del tutto difforme al subappaltatore, non si applicano gli obblighi di cui all’art 105 e che pertanto, in sede di gara, non dev’essere rilasciata alcuna dichiarazione ad esso relativa.
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