La Commissione Europea, con la sentenza del 2013, caso n. AT 39914 del 3 dicembre 2013, pubblicata solo dopo anni, ha riconosciuto, implicitamente, il diritto di risarcimento a tutti gli utenti truffati nei contratti di mutuo, prestiti e derivati, che in quegli anni, ovvero tra il 2005 e il 2009, avevano, nel contratto, un tasso variabile legato all’Euribor.
L’incertezza della clausola di determinazione degli interessi in un contratto di mutuo determina la nullità della clausola stessa (art. 117 T.U.B.).
I parametri atti ad individuare il tasso variabile sono scarsamente intelligibili, poiché nella clausola è prevista una serie di rinvii concatenati a valori anche di valute estere in astratto recuperabili, ma tali da non rendere immediatamente reperibili e via via verificabili i dati.
Questo è quanto succede quando un contratto di mutuo, con riferimento alla determinazione del tasso da applicare allo stesso, risulta legato all’andamento dell’Euribor.
Ma nello specifico caso, nel caso seguito dalla commissione Europea, vi era un’intesa restrittiva della concorrenza, ovvero un cartello tra le principali banche europee, con lo scopo di manipolare, a proprio vantaggio, il corso dell’Euribor.
La Commissione Europea ha dunque condannato, alla conclusione delle indagini svolte, 4 tra le più note Banche europee, con l’accusa di aver manipolato il tasso di interesse che incideva poi sui mutui di milioni di cittadini europei, l’Euribor appunto, nel periodo che va dal 2005 al 2009.
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