Il pagamento del canone per la fornitura del servizio idrico è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che, come precisato dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 6966/2018, decorre dalla scadenza dell’ultima rata non pagata dal cittadino.
Per i giudici, infatti, il termine per l’adempimento della predetta obbligazione, se mancano diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore ai sensi dell’articolo 1184 del codice civile. Di conseguenza, la prescrizione del credito relativo ai canoni non pagati non può che decorrere dall’ultimo dei termini utili previsti per il pagamento, posto che prima di tale data l’amministrazione non ha la possibilità di pretendere che il cittadino adempia alla sua prestazione.
La Corte di cassazione ha inoltre reputato corretta la scelta del giudice del merito di ritenere rilevante ai fini dell’interruzione della prescrizione la notificazione dell’avviso di liquidazione del canone, idonea a costituire in mora la debitrice e a realizzare gli effetti di cui all’articolo 2943 del codice civile.
Tale atto, si legge in sentenza, ha infatti una funzione che, “nell’ambito del procedimento di riscossione delle entrate pubbliche, non si esaurisce in una mera dichiarazione di giudizio sulla spettanza e l’ammontare del credito e degli accessori, ma risponde all’ulteriore finalità di richiedere il pagamento della somma dovuta”.
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