TFR ED EX CONIUGE

L’art. 12 bis legge 898/70 (divorzio) prevede il diritto per il coniuge, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di ottenere una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge. Possibilità oggi estesa anche alla parte dell’unione civile sciolta.

I presupposti: il diritto spetta se al momento della percezione del TFR sia intervenuta sentenza di divorzio o almeno sia stata presentata la relativa domanda avanti le competenti autorità. La giurisprudenza ha chiarito che la locuzione Indennità di fine rapporto comprende tutti i trattamenti di fine rapporto derivanti sia da lavoro subordinato che parasubordinato comunque denominati che siano configurabili come retribuzione differita.

L’avente diritto deve essere titolare di assegno divorzile e non deve essere passato a nuove nozze.

La percentuale spettante è stabilita ex lege nella misura del 40% dell’indennità percepita dal lavoratore per gli anni che hanno coinciso col matrimonio al netto delle ritenute. Nessuna discrezionalità né valutazione di ulteriori elementi patrimoniali o personali può essere operata dal Giudice.

La corresponsione non è automatica necessitando di specifica domanda da presentare avanti il Tribunale competente con il patrocinio di un avvocato.

 

https://www.corriere.it/economia/17_dicembre_02/tfr-all-ex-moglie-va-quota-anche-10-anni-il-divorzio-808b4508-d781-11e7-b38f-bb89c6f43bbd.shtml?refresh_ce-cp

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