Se i coniugi separati risultano riconciliati, il precedente decreto di omologa della separazione perde di efficacia a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale propria della vita coniugale.
Questo è quanto ha sancito la Corte di Cassazione con sentenza 7 giugno 2018 n. 26020.
In particolare essa ha ribadito che, se la riconciliazione era già avvenuta all’epoca dei fatti, dovrà venire meno anche l’imputazione per appropriazione indebita nei confronti dell’ex posta la causa di non punibilità sancita dall’art. 649 del codice penale nei confronti del coniuge non legalmente separato.
Nel caso preso in esame dalla Cassazione, analizzati i provvedimenti prodotti dalle parti, risultava che la riconciliazione tra i coniugi dichiarata dalla Corte appello nel 2014 era in realtà avvenuta già dal 2008 e, dunque, da quel momento dovevano ritenersi cessati gli effetti della separazione.
In conclusione, per la condotta ex art. 646 c.p. risalente al 2010, data in cui i coniugi non erano più separati proprio in ragione della precedente riconciliazione, deve ritenersi non punibile la ricorrente che ha commesso il fatto in danno del coniuge il quale in quel momento non era più legalmente separato avendo la riconciliazione posto nel nulla il decreto di omologa della separazione avvenuta in precedenza.
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