IL MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI: COME FUNZIONA E QUANDO E’ DOVUTO

Ecco un tema che tiene impegnate molte corti e ovviamente molti genitori.

Il dovere di mantenimento dei figli è sancito in primo luogo dall’art. 30 della Costituzione e dagli artt. 147 e seguenti del c.c.

La novella della legge 56/2006 ha rafforzato tale obbligo stabilendo che il Giudice,  può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico secondo circostanze da valutare nel caso concreto.

Entrambi i genitori, secondo le rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo. hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli tenendo conto delle loro inclinazioni ed aspirazioni.

Ma quando cessa tale obbligo e quale contenuto deve avere?

L’obbligo di mantenimento ha contenuto ampio prevedendo sia le spese ordinarie della vita quotidiana, quelle di istruzione, quelle di svago e vacanze. In caso di separazione o divorzio occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dai figli in costanza di matrimonio, ai tempi di permanenza presso entrambi i genitori, alle esigenze attuali dei figli.

In ordine al quantum, rilevano inoltre i principi sanciti dalla S.C., con sentenza n. 22255/2007, la quale ha statuito che l’assegno va adeguato, oltre che alla differenza di reddito dei due coniugi separati o divorziati, anche al reddito percepito dai figli come corrispettivo dell’attività lavorativa svolta, aumentando o diminuendo in base al grado di autonomia dai medesimi conseguito.

L’obbligo di mantenimento non cessa in modo automatico con il raggiungimento della maggiore età ma nemmeno è ravvisabile un diritto protratto all’infinito. Il parametro individuato è il raggiungimento dell’autosufficienza economica tale da poter provvedere in via autonoma alle proprie esigenze di vita.

La giurisprudenza ha definito i limiti del concetto di indipendenza economica: non un qualsiasi impiego o reddito (tale ad esempio un lavoro precario o un apprendistato) ma lo svolgimento di un lavoro tale da consentire al figlio un reddito corrispondente alla professionalità acquisita e un’appropriata collocazione nel contesto socio-economico di riferimento adeguata alle sue aspirazioni.

Il genitore potrà però essere esonerato laddove il mancato raggiungimento dell’autosufficienza economica non sia causato da negligenza o dipenda da un fatto imputabile al figlio come ad esempio un ingiustificato rifiuto ad un impiego confacente alla professionalità acquisita.

Va sottolineato che una volta raggiunta l’autosufficienza economica del figlio maggiorenne, “la sopravvenienza di circostanze ulteriori che determinano l’effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico” non può far risorgere l’obbligo del mantenimento in capo ai genitori potendo sussistere al massimo, in capo medesimi, un obbligo alimentare“.

Spetta comunque al genitore provare in giudizio la raggiunta autosufficienza economica del figlio maggiorenne o comunque che il mancato svolgimento di un’attività lavorativa sia al figlio imputabile.

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