Anche i pedoni possono essere multati!

Un luogo comune che tutti noi conosciamo: “il pedone ha sempre ragione”. Ma è proprio così pacifico?

In realtà l’art. 190 del Codice della Strada disciplina il comportamento che i pedoni devono tenere in strada. Sono previste sanzioni dai 25 ai 100 euro per coloro che non rispettano le regole ivi indicate.

In primo luogo  vengono indicati gli spazi entro i quali i pedoni possono liberamente circolare: marciapiede, banchine, viali e spazzi appositamente predisposti. Laddove tali spazi manchino o siano insufficienti, ingombri, interrotti i pedoni dovranno circolare a margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da creare il minimo intralcio alla circolazione e avere il controllo dei veicoli in modo di non essere “caricati” di spalle.

Fuori dei centri abitati, invece, i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione.

Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.

Anche per l’attraversamento della strada ci sono regole precise: in via principale dove è possibile il pedone dovrà utilizzare gli appositi attraversamenti pedonali, sottopassi o sovrapassaggi. E’ fatto obbligo raggiungere un attraversamento pedonale entro i 100 metri dal luogo ove si trova il pedone.

In caso di mancanza di idoneo attraversamento oppure laddove questo disti più di 100 metri dalla posizione del pedone è consentito attraversare la carreggiata ma con tutta l’attenzione necessaria e in senso perpendicolare alla medesima. Da sottolineare che se il pedone attraversa in zone sprovviste di idonei attraversamenti pedonali deve dare la precedenza ai veicoli liberando al più presto la carreggiata.

Per il rispetto dovuto agli altri pedoni è fatto altresì divieto sostare in gruppo sui marciapiedi, banchine, o attraversamenti pedonali per non creare intralcio ad altri utenti.

http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-v-norme-di-comportamento/art-190-comportamento-dei-pedoni.html

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