AUTORIMESSA CONDOMINIALE: IL SINDACO PUÒ VIETARNE L’UTILIZZO SE NON IN REGOLA CON LA NORMATIVA ANTINCENDIO

Il Tar Sardegna con sentenza n. 624 del 06.07.18 ha confermato la legittimità di un’ordinanza del Sindaco che aveva vietato l’utilizzo dell’autorimessa condominiale in quanto non in regola con la vigente normativa antincendio.

Nel caso oggetto della sentenza il Sindaco di un comune aveva ordinato all’amministratore di far cessare l’utilizzo dell’autorimessa condominiale in quanto non conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa in materia sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il TAR ha sostanzialmente confermato che il Sindaco quale rappresentante della comunità locale può emettere ordinanza urgenti e contingibili per eliminare o prevenire pericoli gravi che minaccino l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana (art. 54 comma 4 TUEL).

Il potere del Sindaco ha natura residuale. Il suo esercizio presuppone la necessità di provvedere in via d’urgenza con strumenti extra ordinem per far fronte a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l’incolumità pubblica, cui non si può provvedere con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento.

I provvedimenti in parola sono perciò connotati da provvisorietà e temporaneità quanto agli effetti e da proporzionalità rispetto al pericolo cui ovviare.

Il provvedimento adottato dal Sindaco impone un facere specifico (adozione delle norme di sicurezza) per risolvere la questione che ha dato origine alla situazione di pericolo. Solo dopo aver adeguato l’autorimessa questa potrà essere nuovamente utilizzata dai condomini.

http://www.vigilfuoco.it/aspx/FAQ_PISoArg.aspx?SA=75

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