La successione necessaria: cosa è e come funziona- brevi cenni

Il codice civile disciplina la materia successoria individuando in primo luogo la distinzione tra successione testamentaria e successione legittima. Quest’ultima si verifica quando il de cuius muore senza lasciare disposizioni.

Occorre premettere che in presenza di disposizione testamentarie il testatore non ha l’assoluta libertà di poter disporre del proprio patrimonio a piacimento.

La legge individua alcune categorie di persone che non possono essere escluse dalla successione avendo il legislatore predisposto a loro tutela particolari strumenti il primo quello di vedersi riservata una quota precisa del patrimonio del de cuius (art. 536 a 542 c.c.). Queste persone individuate dalla legge sono: il coniuge, i discendenti in linea retta (figli), gli ascendenti in linea retta (genitori). Per tale motivo vengono qualificati come riservatari o legittimari. Il concorso tra diversi soggetti determina un mutamento della quote ma sempre legislativamente previsto.

Di seguito un piccolo schema che renderà più agevole il calcolo delle quote di spettanza di ciascuno.

 

CONIUGE FIGLI ASCENDENTI LEGITTIMA QUOTE DISPONIBILI
1° caso 1 / 1/3 CONIUGE – 1/3 FIGLIO 1/3 QUOTA DISPONIBILE
2° caso > 1 / 1/4 CONIUGE – 1/2 FIGLI ¼ QUOTA DISPONIBILE
3° caso NO 1 / ½ FIGLIO ½ QUOTA DISPONIBILE
4° caso NO > 1 / 2/3 FIGLI 1/3 QUOTA DISPONIBILE
5° caso NO NO ½ CONIUGE ½ QUOTA DISPONIBILE
6° caso NO ½ CONIUGE – ¼ ASCENDENTI ¼ QUOTA DISPONIBILE
7° caso NO NO 1/3 ASCENDENTI 2/3 QUOTA DISPONIBILE

 

Della quota indicata nello schema come “quota disponibile” il testatore può disporre a proprio piacimento anche in favore di soggetti del tutto estranei al proprio nucleo familiare.
Una piccola precisazione per quanto attiene al coniuge a questi spetta il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare oltre all’uso dei mobili ivi contenuti. Tali diritti gravano sulla quota disponibile del patrimonio e si aggiungono alla quota di legittima.

Ex art. 548 c.c., il coniuge cui non sia stata addebitata la separazione, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. In caso di addebito della separazione, il coniuge ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio, commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, solo se al momento dell’apertura della successione, godeva degli alimenti a carico del de cuius.

Nel caso in cui risultino lese le quote di riserva il soggetto leso può attivare l’azione di riduzione nei limiti della quota lesa.

 

 

http://www.tribunale.varese.it/index.phtml?Id_VMenu=1100&daabstract=1079

 

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