Videosorveglianza e condominio

Videosorveglianza e condominio

La videosorveglianza all’interno degli edifici condominiali, in assenza di riferimenti normativi, ha costituito terreno di vivaci dibattiti e contrasti giurisprudenziali.

La riforma del condominio ( l. n. 220/2012) ha introdotto nel codice civile l’art. 1122 ter, stabilendo che l’installazione dei impianti di videosorveglianza condominiali è lecita. La delibera va adottata a maggioranza ex art. 1136 c.c. comma 2° e cioè un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Una volta deliberata l’installazione, con le maggioranze richieste ex lege, le modalità e l’acquisizione delle riprese degli spazi condominiali dovranno rispettare, ovviamente, le indicazioni dettate dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza. sono state predisposte linee guida dal Garante dove si distinguono due ipotesi: 1. Il condominio si dota di videosorveglianza per le aree comuni; 2. Il singolo condomino effettuata riprese negli spazi esterni alla propria unità immobiliare.

Impianti Condominiali: pertanto obbligo di segnalazione presenza impianto con appositi cartelli; conservazione delle registrazioni per periodi di tempo limitati (24-48 ore); ripresa delle sole aree comuni evitando i luohi circostanti quali strade, altri edifici ecc; protezione dei dati raccolti ed accessibilità limitata ai soli autorizzati (titolare, responsabile o incaricato del trattamento).

Impianto singolo condomino: se le riprese vengono effettuate a fini eclusivamente personali per sorvegliare la propria unità immobiliare e le immagini non vengono comunicate ne cedute a terzi  la questione non rientra tra quelle regolate dal Codice della Privacy. Il Garante ha però indicato una serie di regole da rispettare onde non incorrere in illeciti.Non sussiste obbligo si segnalazione ma le telecamere dovranno riprendere solo lo spazio privato ad esempio limitato alla porta di ingresso ma non il pianerottolo.

Alle medesime disposizioni vigenti per i sistemi di videosorveglianza, soggiacciono i videocitofoni e qualsiasi altra apparecchiatura che rilevi immagini o suoni, anche tramite registrazione.

Nel caso di mancato rispetto di queste prescrizioni, in aperta violazione del Codice della Privacy, sia il singolo che il condominio nel suo complesso potranno incorrere nell’applicazione delle sanzioni sia civili che penali collegate alla lesione della sfera privata degli interessati (art. 161 e ss. Codice privacy), oltre ovviamente all’eventuale risarcimento danni ai singoli soggetti danneggiati.

https://www.garanteprivacy.it/codice

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