Una questione che spesso e a torto non viene considerata in sede di separazione e divorzio è il trattamento tributario delle somme corrisposte a titolo di assegni di mantenimento.
Di seguito elenchiamo un piccolo vademecum che sarebbe bene prendere in considerazione soprattutto in sede di accordi consensuali considerato il fatto che la deduzione di queste somme comporta una diminuzione del reddito sul quale verranno calcolate le imposte dovute.
La deduzione spetta per gli assegni erogati a seguito di separazione, divorzio, scioglimento o annullamento del matrimonio e senza specifici limiti d’importo.
- Sarà possibile portare in detrazione solo le somme corrisposte a titolo di mantenimento al coniuge, non sarà possibile dedurre l’importo corrisposto per i figli.
- E’ bene indicare in sede di accordo o richiedere che la sentenza indichi con precisione le somme corrisposte per il mantenimento dei figli e quelle per il mantenimento del coniuge. In mancanza di specifica indicazione la somma globale potrà essere dedotta solo nella misura del 50%.
- L’importo deducibile sarà solo quello stabilito in sentenza dal giudice o omologato dal Tribunale compreso l’eventuale adeguamento ISTAT. Non si potranno dedurre eventuali somme versate volontariamente.
- Si potrà dedurre l’eventuale contributo casa (inteso come importo corrisposto all’ex coniuge per pagare l’affitto o le spese condominiali) solo se espressamente indicato nel provvedimento giudiziale. Se si tratta di casa in cui vivono anche i figli la deduzione sarà pari al 50%
Il coniuge che percepisce l’assegno di mantenimento ha l’obbligo di dichiararlo a fini fiscali tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.
Gli assegni e le somme corrisposte all’ex coniuge sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo e senza particolari limiti di importo.
Ai fini fiscali occorrerà conservare i seguenti documenti: Sentenza di separazione o divorzio per prendere visione della somma riportata sull’atto e, se previsto la rivalutazione di tale importo.
Bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati nel 2017.
Se l’assegno è corrisposto con il pagamento dell’affitto o delle spese condominiale. Bisognerà conservare sia il contratto che i documenti relativi al pagamento delle spese condominiali e all’importo dovuto.
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