Uno dei casi frequenti di dissidi tra condomini riguarda l’utilizzo dei posti auto condominiali che non siano per diverso titolo di proprietà esclusiva del singolo condomino.
Il codice civile in tal senso non detta specifiche disposizioni per cui occorerrà far ricorso in via analogica alla disciplina condominiale ed al contributo della giurisprudenza.
In primo luogo soccorre l’art. 1117 c.c. che sicuramente permette di inquadrare le aree destinate a parcheggio tra i “beni comuni”a tutti i singoli proprietari delle unità condominiali. Ne deriva che non è possibile estromettere dal godimento di tale bene alcun condomino.
E’ compito dell’amministratore disciplinare l’uso e il godimento dei beni comuni di modo che ciascun condomino possa trarne il miglior vantaggio.
Succede spesso che i posti auto siano numericamente inferiori rispetto ai condomini; all’uopo la giurisprudenza si è espressa favorevolmente all’utilizzo di un sistema di turnazione in modo da poter permettere a ciascuno un adeguato godimento della cosa comune.
Eventuali limitazioni sono possibili solo all’unanimità, mediante l’introduzione di una disposizione specifica all’interno del regolamento condominiale. Sarebbe affetta da nullità una delibera condominiale che escluda taluno dal godimento dei posti auto poiché sortirebbe l’effetto di un’assegnazione in via esclusiva di parti di un’area ad uso comune.
Occorre chiarire che la natura di “bene condominiale” delle aree di parcheggio implica che sulle stesse vantano diritti tutti i proprietari indipendentemente dal fatto che risiedano o meno nello stabile condominiale. Ciò significa che sarebbe nulla la delibera che ipoteticamente escluda i proprietari non residenti dal godimento dell’area.
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