DIRITTO ALL’OBLIO: NON SEMPRE POSSIBILE.

DIRITTO ALL’OBLIO: NON SEMPRE POSSIBILE.
Nell’era digitale la condivisione di informazioni è divenuta sempre più pregnante. Con un solo click si possono raggiungere milioni di persone in ogni parte del mondo.

L’espressione della libertà di pensiero e di informazione di ciascuno di noi si contrappone all’opposto diritto  di cancellare quello che abbiamo condiviso da un semplice foto, un commento, una recensione. Tale diritto è comunemente noto come diritto all’oblio.

Concetto questo di elaborazione giurisprudenziale che oggi riceve un’espressa regolamentazione che ne indica la portata e i limiti. La disciplina  è contenuta nell’art. 17 GDPR e si sostanzia nel diritto dell’individuo ad essere dimenticato. In sostanza mira a salvaguardare il riserbo su notizie già rese di pubblico dominio.

L’art. 17 del GDPR recita: “1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera

a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1. 2.

Il titolare del trattamento,

se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 3.

I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o

e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria”).

L’interesse del singolo ad essere dimenticato deve necessariamente essere contemperato con altri interessi in primo luogo libertà di espressione, di critica, di libera informazione.

Quando si tratta di informazioni diffuse in rete occorrerà rimuovere tutti i contenuti dalle pagine web relative alle informazioni riguardanti un soggetto.

In sostanza il soggetto interessato, ove ricorrano le condizioni di cui al GDPR, potrà esigere la cancellazione dei propri dati personali dal titolare del trattamento che ha l’obbligo di attivarsi in tale senso.

Le ipotesi principali riguardano: dati non più necessari rispetto alle finalità per cui furono raccolti; l’interessato ha revocato il consenso al trattamento dei propri dati; l’interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun legittimo motivo nel continuare a trattare i predetti dati; i dati sono stati trattati illecitamente in presenza di violazioni della normativa regolamentare.

Ricorrendo questi casi il titolare del trattamento ha l’obbligo  di attivarsi per cancellare i dati e comunicare anche agli altri titolari del trattamento di procedere alla cancellazione eliminando qualsiasi link, copia, o riproduzione dei dati in oggetto.

Ma abbiamo accennato anche ai limiti che la stessa normativa pone. Il diritto all’oblio infatti non potrà essere limitato o impedito quando costituisca: libertà di espressione o informazione; esercizio di difesa in sede giudiziaria; interesse pubblico generale di tutela della salute pubblica; adempimento di un obbligo di legge o per l’esecuzione di compiti di pubblico interesse o esercizio di pubblici poteri.

Un’ulteriore ipotesi specificamente prevista dal GDPR di utilizzo lecito dei dati riguarda la raccolta e trattamento dei medesimi a fini di archiviazione, ricerca storica e scientifica, analisi statistica con la previsione che prima dell’utilizzazione a questi scopi i dati vanno resi anonimi.

DIRITTO ALL’OBLIO: NON SEMPRE POSSIBILE.

http://www.privacy-regulation.eu/it/17.htm

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