Possedere un animale domestico al giorno d’oggi è prassi diffusissima e pratica ammessa anche in condominio.
Occorre però che i proprietari prestino la dovuta attenzione nel raccogliere e ripulire le deiezioni dei nostri amici a quattro zampe. La Corte di Cassazione (sentenza n. 35566/17) ha ribadito che il comportamento scorretto può essere penalmente sanzionato.
L’art. 674 codice penale punisce chiunque provochi emissioni di gas, vapori, fumi atti a offendere, imbrattare o molestare persone. La configurazione della contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. si configura anche nel caso di molestie olfattive che superino il limite della normale tollerabilità prevista dall’art. 844 c.c.
Nel caso di specie si trattava di esalazioni moleste dovute alle deiezioni canine che provenivano dal giardino confinante ove erano presenti più cani di grossa taglia.
Quindi attenzione a porre in essere tutte le cautele idonee ad evitare molestie e disturbo ai vicini curando periodicamente la pulizia degli animali e dei cortili e giardini in cui sono ospitati.
La prova della molestia olfattiva può essere data anche con la prova testimoniale senza necessità di accertamenti tecnici specifici.
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