Possiamo veramente, con il nuovo codice della privacy, disporre dei nostri diritti personali e la nostra identità digitale dopo il decesso?
Con l’art. 2-terdecies “Diritti riguardanti le persone decedute“, introdotto dal D. Lgs. 10. 8.2018 n. 101 di recepimento del GDPR General Data Protection Regulation europeo, si parla di testamento digitale.
In verità la previsione è deludente per la logica patrimonialista sottesa, che apre molteplici possibilità di superare le ultime volontà digitali dell’interessato laddove vengano compromessi i diritti patrimoniali della successione legittima e testamentaria.
Viene in sostanza ufficialmente legittimato ciò che si poteva fare anche prima, cioè la possibilità di redigere una sorta di testamento con cui il titolare di un profilo social o di un account in Rete può dettare le ultime volontà sulla gestione dei suoi dati personali in caso di morte.
La norma precisa che per poter esercitare i diritti sulla privacy è sufficiente essere “portatori di un interesse proprio“, o essere stati incaricati dall’interessato deceduto oppure vantare ragioni familiari meritevoli di protezione.
Tuttavia l’esercizio di tali diritti (che sono: – l’accesso ai dati; – la rettifica dei dati; – la cancellazione dei dati; – la limitazione all’utilizzo dei dati; – la portabilità dei dati; – l’opposizione all’utilizzo dei dati) non è ammesso quando il de cujus – come si suole chiamare in linguaggio giuridico l’interessato deceduto – lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta comunicata al titolare del trattamento.
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Forma del testamento digitale
La volontà dell’interessato di vietare l’esercizio dei propri diritti:
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può riguardare tutti o solo alcuni di essi,
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deve essere espressa in forma scritta,
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deve risultare in modo non equivoco,
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deve essere "specifica, libera e informata".
A tale ultimo proposito è opportuno precisare che ciò significa che le disposizioni devono essere comprensibili, non devono essere frutto di costrizioni o condizionamenti e devono conseguire a un’opportuna informazione in materia rilasciata dal titolare del trattamento.
Va infine detto che la volontà può essere revocata o modificata in ogni momento.
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Diritti patrimoniali e interessi degli eredi
L’oggetto del testamento digitale incontra però dei limiti, individuati dallo stesso articolo 2-terdecies del nuovo codice della privacy. In particolare, esso non può ledere in alcun modo l’esercizio, da parte di terzi, dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato; non deve essere compromesso, poi, il diritto di difendere in giudizio i propri interessi.
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Quali diritti si possono esercitare
Concretamente, i diritti cui fa riferimento la nuova norma sono i diritti di:
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accesso ai dati
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rettifica dei dati
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cancellazione dei dati
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limitazione all'utilizzo dei dati
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portabilità dei dati
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opposizione all'utilizzo dei dati
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relativi alle decisioni interamente automatizzate.
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Pluralità di titolari
Chi intende predisporre un testamento digitale deve considerare che, se vi sono più titolari del trattamento, la propria volontà dovrà essere adeguatamente comunicata a ciascuno di loro.
Di conseguenza, è fondamentale conservare con cura tutta la documentazione idonea ad attestare l’avvenuta comunicazione.
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