Scioglimento dell’unione civile tra due donne: assegno alla partner più debole economicamente

L’innovativa decisione ha fatto chiarezza sui rapporti economici tra le due donne. Decisiva la constatazione che una delle due abbia cambiato città per poter raggiungere la compagna e starle vicina.

 

Coppie eterosessuali e coppie omosessuali sono uguali: in entrambi i casi il rapporto può andare in crisi in modo irrimediabile e in entrambi i casi è necessario prevedere un assegno di divorzio a favore del partner più debole dal punto di vista economico.

A ritenere evidente la somiglianza tra matrimonio tradizionale e unione tra persone dello stesso sesso è il Tribunale di Pordenone che, con un’innovativa decisione ha affrontato la rottura tra due donne, prevedendo un assegno mensile a sostegno della partner meno forte economicamente.
Per i Giudici, in particolare, è assolutamente opportuno applicare all’assegno previsto in caso di scioglimento dell’unione civile i medesimi principi fissati in tema di assegno divorzile per le coppie eterosessuali (Tribunale di Pordenone, ordinanza del 13 marzo 2019).

Protagoniste della vicenda due donne che, legate sentimentalmente da tempo, decidono alla fine del 2016 di ufficializzare il loro legame e di “unirsi civilmente” – come previsto dalla ‘legge Cirinnà’ – con «atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio» del loro Comune di residenza.
Qualche tempo dopo, però, il rapporto comincia a subire qualche incrinatura, che non riesce ad essere sanata e si trasforma in una rottura non più rimediabile. Obbligata, quindi, la decisione di chiedere ai Giudici di ufficializzare lo scioglimento del loro legame. E i Magistrati, preso atto che «la riconciliazione non è praticabile» e che «le parti non intendono pervenire ad un accordo», non possono fare altro che sciogliere i nodi – anche economici – che si sono creati nel rapporto tra le due donne.
A fronte di questo quadro, per i Giudici «appare opportuno applicare all’assegno a seguito dello scioglimento dell’unione civile le medesime argomentazioni interpretative espresse dalle Sezioni Unite della Cassazione» nel 2018 «in tema di assegno divorzile».

  • Scelte di vita.

  • Secondo i Giudici, «lo squilibrio tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti», alla luce delle «dichiarazioni dei redditi depositate» e della «ricostruzione dei rispettivi patrimoni». E «tale squilibrio, per quanto in misura marginale, appare», aggiungono i Giudici, «riconducibile a scelte di vita assunte nel corso della relazione delle parti».
    Ecco spiegata la valutazione anche della «fase di convivenza ‘di fatto’ prima della celebrazione dell’unione civile». Per i Giudici, «detta fase pregressa è assolutamente identica alle modalità di gestione dell’unione civile post celebrazione», e peraltro va sottolineato che «la coppia solo con la promulgazione della ‘legge Cirinnà’ ha potuto ‘legalizzare’ il proprio rapporto, non essendo possibile in epoca precedente contrarre in Italia tra loro una qualsiasi forma di matrimonio».

 

  • QUANTIFICAZIONE DELL’ASSEGNO

    Per quanto concerne, poi, la quantificazione dell’assegno, «non può ignorarsi che il rapporto tra le due partner sia durato un quinquennio e che allo stato non sembrano emergere convincenti elementi da giustificare una componente compensativa dell’assegno dovuto. Sussiste senz’altro un effetto perequativo per perdita di chance», a cui «si aggiungono anche gli effetti fiscali favorevoli per colei che sarà tenuta al versamento di un assegno e sfavorevoli per chi lo riceve».
    Così, in conclusione, i Giudici ritengono «equo e proporzionale fissare in 350 euro mensili l’importo provvisorio dell’assegno, che sarà versato con decorrenza marzo 2019, il giorno 27 di ogni mese ed in forma tracciabile, con rivalutazione annuale automatica in base alle variazioni degli indici ISTAT se in aumento (primo aggiornamento automatico marzo 2020)».

https://www.tribunale.milano.it/index.phtml?Id_VMenu=319&daabstract=619

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